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Interrogazione: Norma slovena sulla qualità dell'aceto e dell'acido acetico diluito

25 Feb 2021

Interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione
Articolo 138 del regolamento
Paolo De Castro (S&D)
Oggetto: Norma slovena sulla qualità dell'aceto e dell'acido acetico diluito

In data 2 dicembre 2020, tramite notifica alla Commissione (No 2020/0749/SI - C50A), le autorità slovene hanno avviato la procedura prevista dalla Direttiva (UE) 2015/1535 per l’approvazione di una norma sulla qualità dell’aceto e dell’acido acetico diluito che disciplini le condizioni in materia di qualità, etichettatura e tipologia che gli aceti sloveni devono rispettare.
Tale norma presenta diverse criticità riguardanti le denominazioni di vendita ammesse, in particolare l’introduzione all’articolo 14 delle definizioni di aceto vegetale, per tutti gli aceti prodotti a partire da piante o parti di piante, e di aceto balsamico, per tutti gli aceti contenenti succhi di frutta o mosti.
Oltre al grave pregiudizio per le produzioni italiane di Aceto balsamico di Modena IGP, Aceto Balsamico di Modena DOP e Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia DOP, e alla violazione dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2012/1151 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, che causerebbe l'introduzione della denominazione aceto balsamico, l’introduzione di altre denominazioni di vendita controverse, quali aceto vegetale, misto o di vino diluito, pregiudicherebbero anche una corretta informazione al consumatore.
Date quindi le evidenti incompatibilità con il Regolamento (UE) 2011/1169 sulle informazioni ai consumatori, con il già citato Regolamento (UE) 2012/1151, oltre che con lo Standard CEN 13188, intende la Commissione obiettare l’adozione di tale norma da parte delle autorità slovene?

Sostenitore1

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